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Statuto

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – NATURA

ART. 1 – Denominazione

È vigente una Associazione con denominazione Accademia di Geriatria” (di seguito denominata: Accademia).

ART. 2 – Sede

L’Accademia ha sede in Via L.S. Gualtieri, 11 - 06123 Perugia presso Genius Congressi S.r.l.

ART. 3 – Natura

L’Accademia è libera, autonoma ed indipendente nei confronti di altre associazioni scientifiche, non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica.

L’Accademia non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. L’Accademia ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitando attività imprenditoriali né partecipando ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

TITOLO II – FINALITÀ

ART. 4 – Finalità

L’Accademia si propone:

– di promuovere e favorire la ricerca in ambito gerontologico e geriatrico;

– di diffondere la conoscenza degli aspetti legati all’invecchiamento in ambito epidemiologico, biologico, clinico, psicologico e riabilitativo nei corsi di laurea dell’area biomedico-sanitaria, nelle scuole di specializzazione, dottorati e master sanitari, nei corsi di formazione specialistica e della medicina generale attraverso corsi, convegni conferenze, seminari, webinar e ogni altra iniziativa di formazione in presenza o da remoto;

– di sviluppare modelli di formazione interattiva, di e-learning, corsi residenziali per l’apprendimento e lo sviluppo di metodologie cliniche, di ricerca clinica e di ricerca di base nell’ambito della formazione su tematiche geriatriche e gerontologiche, con sistemi didattici che utilizzino strumenti innovativi e caratterizzati da metodiche basate sull’apprendimento attivo;

– di favorire le relazioni e collaborare con gli enti pubblici (Ministeri, Regioni e Università, IRCCSecc) e privati (associazioni, società scientifiche, gruppi di studio e ricerca, provider ECM ecc) nell’ambito della programmazione della cura e della assistenza della persona anziana (anche attraverso aggregazioni, partecipazione a consorzi, associazioni, federazioni e altre tipologie aggregative);

– erogare servizi di consulenza e assistenza;

– svolgere attività di studio e di ricerca, compiere indagini e sondaggi;

– produrre, raccogliere, elaborare, diffondere studi, ricerche e documentazioni;

– promuovere e realizzare iniziative editoriali in forma scritta, audiovisiva o telematica e con tecniche di simulazione;

– collaborare con consulenti esterni, soggetti e società utili alla realizzazione di tutte le sue attività.

TITOLO III – DURATA – PATRIMONIO

ART. 5 – Durata

La durata dell’Accademia è fissata a tempo indeterminato. L’Accademia potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

 

ART. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Accademia è costituito:

– dalle quote associative e contributi dei Soci;

– dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti in proprietà; da eventuali erogazioni liberali, elargizioni, donazioni e lasciti;

– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Accademia a qualunque titolo;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da contributi pubblici e privati;

– dai proventi di qualsiasi natura derivante da attività svolta verso i Soci e/o terzi per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;

– introiti derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati.

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici o privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto della legge, dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

TITOLO IV – SOCI

ART. 7 – Tipologia Soci

L’Accademia è formata dai Soci ordinari, dai Soci onorari e dai Soci aggregati. Tutti i Soci hanno diritto alla partecipazione alle attività ed alle decisioni dell’ente.

ART. 8 – Soci ordinari

I Soci ordinari sono:

a) laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale e in qualsivoglia altra specializzazione che operano o hanno operato in Università, Aziende Ospedaliere, ASL, RSA/RP, servizi del territorio all’interno del SSN o in regime libero-professionale con particolare attenzione e interesse verso le problematiche geriatriche e le attività dell’Accademia;

b) laureati in Psicologia, Infermieristica e altre Professioni Sanitarie, Servizi Sociali che svolgono la loro attività nell’assistenza alle persone anziane.

La quota di iscrizione dei Soci ordinari è fissata in Euro 60,00 per i Soci ordinari appartenenti alla categoria a) e in Euro 40,00 per i Soci ordinari della categoria b).

Le quote di iscrizione potranno essere modificate nel tempo previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Soci onorari

Possono essere Soci onorari quelle persone fisiche che hanno acquisito particolari meriti scientifici e culturali in ambito gerontologico-geriatrico. La nomina a Socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’iscrizione all’Accademia dei Soci onorari è gratuita.

ART 10 – Soci Aggregati

I Soci Aggregati (di età inferiore ai 35 anni) sono:

– medici in formazione specialistica in Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale o qualsiasi altra specializzazione che documentino attenzione e interesse verso le problematiche geriatriche;

– dottorandi, medici e non medici, in corsi di Dottorato volti alla formazione in ambito geriatrico;

– giovani in formazione in aree specialistiche non mediche ma orientate a tematiche geriatriche e sociosanitarie per l’assistenza all’anziano.

La quota di iscrizione dei Soci aggregati è fissata in Euro 30,00 e potrà essere modificata nel tempo previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Ammissione dei Soci

L’ammissione dei Soci ordinari e dei Soci aggregati, il cui numero è illimitato, avviene dietro presentazione al Presidente di una domanda sulla base delle caratteristiche definite agli articoli 8 e 10 dello Statuto.

L’Ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato nella quale il medesimo dovrà specificare le proprie complete generalità ed il profilo professionale.

La qualità di socio decorre dalla data di delibera di accettazione della domanda.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione solo temporanea alla vita associativa.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

ART. 12 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

– Dimissione

– Morte del Socio e/o scioglimento dell’Accademia

– Morosità, non pagamento della quota annuale per più di tre anni

– Indegnità

La decadenza per indegnità si applica per gravi comportamenti tali da arrecare pregiudizio morale o materiale all’Accademia.

TITOLO V – ORGANI

ART. 13 – Organi associativi

Gli organi dell’Accademia sono:

– Assemblea dei Soci

– Presidente

– Vice-Presidente

– Consiglio Direttivo formato da 7 soci ordinari (tra i quali verranno scelti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere) e 2 soci aggregati

– Segretario

– Tesoriere

– Se e quando costituiti: Comitato Scientifico e Delegati Regionali

ART. 14 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci dell’Accademia.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Partecipano all’Assemblea tutti i Soci ordinari e aggregati in regola con il pagamento della quota sociale, ed i Soci onorari.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno.

L’Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’elenco dell’ordine del giorno.

La convocazione è comunicata ai Soci con qualunque mezzo, purché in forma scritta oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica, almeno quindici giorni prima. L’Assemblea potrà essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta almeno la metà degli aventi diritto ed in regola con le quote sociali.

ART. 15 – Compiti dell’Assemblea

Sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, gli indirizzi e le direttive generali dell’Accademia, le modifiche e le integrazioni dello Statuto.

Le modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza almeno dei due terzi dei votanti tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 16 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto i Soci ordinari e aggregati, purché in regola con il pagamento della quota annuale di associazione, ed i Soci onorari.

È ammessa una delega per Socio ordinario e aggregato, redatta su apposito modulo e regolarmente sottoscritta. I Soci ordinari e aggregati deleganti devono essere in regola con le quote annuali di iscrizione. I Soci onorari non possono essere depositari di delega.

ART. 17 – Svolgimento lavori dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Spetta al Presidente di garantire il diritto di intervento e di voto dei Soci sui vari punti all’ordine del giorno. Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che ha cura della conservazione. In assenza del Segretario il Presidente può nominarne uno tra i Soci.

ART. 18 – Deliberazioni dell’Assemblea

L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto stabilito dall’art. 15 del presente Statuto. Le votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno sono di norma a voto palese, salvo diverso deliberato dell’Assemblea stessa.

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo

L’Accademia è amministrata dal Consiglio Direttivo, la cui durata e di due anni, composto da 9 membri scelti fra i Soci ed eletti dall’Assemblea e rieleggibili per non più di un secondo mandato. La carica di Presidente, anch’essa biennale, ha durata per un singolo mandato e non può essere rinnovata.

ART. 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente o di un numero di Consiglieri che esprima la maggioranza del Consiglio Direttivo stesso. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviata a ciascun Consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La convocazione è fatta mediante:

a) comunicazione scritta;

b) comunicazione per posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che ne conserverà copia.

ART. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto secondo le modalità di cui all’articolo 22 del presente Statuto, nella prima seduta, procede alla nomina, delle altre cariche istituzionali tra i membri eletti:

a) il Presidente

b) il Vice-Presidente

c) il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Accademia e per l’organizzazione degli eventi scientifici e formativi.

Nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese, nei limiti delle possibilità di bilancio.

ART. 22 – Elezione dei Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto dai Soci ordinari e aggregati in regola con il pagamento della quota sociale e dai soci onorari che possono esprimere un massimo di sei preferenze nell’ambito di una lista redatta dal Segretario fra i Soci (ordinari e aggregati) che intendono candidarsi e che devono far pervenire per iscritto la propria candidatura al Segretario almeno un mese prima della data prevista per l’elezione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni con rieleggibilità non superiore al periodo di un secondo mandato biennale.

La carica di Presidente non è rinnovabile.

L’elezione dei Membri del Consiglio Direttivo avverrà, ogni due anni, nel corso della Assemblea annuale.

ART. 23 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per 3 anni. La carica di Presidente non può essere rinnovata.

ART. 24 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo rappresenta e sostituisce in caso di suo impedimento o assenza.

ART. 25 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni; redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; tiene aggiornato l’elenco dei soci; custodisce le delibere assunte dal Consiglio e dall’Assemblea. Il Segretario viene scelto dal Presidente tra i Soci Ordinari ed Aggregati. Partecipa al CD senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Ufficio di Segreteria, anche esterno all’Associazione, con l’incarico di coadiuvare il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 26 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità, effettuare i pagamenti e la riscossione nei limiti e secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell’assemblea dei soci.

TITOLO VI – REGOLAZIONE CONFLITTO D’INTERESSE

ART. 27 – Conflitto di interesse

I componenti degli Organi Sociali devono, nei loro rapporti esterni ed interni, privilegiare i legittimi interessi dell’Accademia (definiti dallo Statuto) ed evitare qualunque beneficio o vantaggio, anche potenziale, per se stessi o per i propri familiari. Tutti coloro che assumono una carica all’interno dell’Accademia, sono impegnati ad osservare e a far osservare tale principio nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità e al momento della nomina rilasceranno dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

I componenti del Consiglio sono tenuti a dichiarare al Consiglio Direttivo eventuali conflitti di interesse all’atto della nomina o successivamente al momento dell’eventuale insorgenza; per la regolamentazione degli stessi l’organo amministrativo delibererà con l’astensione dei Consiglieri interessati.

Non possono candidarsi e ricoprire la qualifica di legali rappresentanti o consiglieri e, se già in carica, decadono immediatamente dalla stessa coloro che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Accademia.

A tale scopo gli eletti presentano apposita autocertificazione e sono tenuti in seguito a segnalare senza indugio l’eventuale sentenza passata in giudicato.

TITOLO VII – BILANCIO ANNUALE CONSUNTIVO E PREVENTIVO ED ESERCIZIO ASSOCIATIVO

ART. 28 – Bilancio annuale

Il bilancio annuale consuntivo dell’Accademia, comprendente l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Il bilancio annuale, sia consuntivo che preventivo, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

TITOLO IX – SCIOGLIMENTO DELL’ACCADEMIA

ART. 29 – Scioglimento dell’Accademia

Lo scioglimento dell’Accademia è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i ¾ (trequarti) degli associati.

In sede di delibera di scioglimento con le stesse maggioranze previste nel presente articolo l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad Ente che persegua scopi e fini analoghi o ad associazioni e/o fondazioni ONLUS.

 

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30 – Norma generale

Ai fini di una più efficace amministrazione e gestione operativa dell’associazione, il Consiglio direttivo può emanare uno o più regolamenti operativi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.


F.to Carlo Sabbà
F.to Enzo Manzato
F.to Sebastiano Bruno Solerte
F.to Patrizia Mecocci*
F.to Mauro Zamboni

F.to Marco Zoli
F.to Luigi Cesare Bergamaschini
F.to Patrizio Rinaldo Odetti
F.to Silvio Scuccimarra notaio L.S.

* Il Prof. Paolo Falaschi è stato rappresentato per delega dalla Prof.ssa Mecocci

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